INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA RECLAMI

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità:

scrivendo a: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n.3/b – 20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
Inviando un fax al n. 02 51815353
Inviando una mail a reclami@unipolsai.it
Compilando il modulo on line su http://www.unipolsai.it/servizio-clienti/Pagine/informazioniReclami.aspx
scrivendo a: Servizio Reclami del Gruppo ITAS Assicurazioni
Piazza delle Donne Lavoratrici 2 – 38123 Trento (TN)
Inviando un fax al n. 0461 891840
Inviando una mail a reclami@gruppoitas.it
scrivendo a: Benvenuti in Italiana – Italiana Assicurazioni
via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano

Inviando un fax al n. 02 39717001
Inviando una mail a benvenutinitaliana@italiana.it
scrivendo a: ARAG SE-Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Servizio Reclami
Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR)
Inviando un fax al n. 045 8290499
Inviando una mail a servizio.reclami@arag.it
scrivendo a: UCA SPA – Funzione Reclami: responsabile D.ssa Renza Lana
P.za S.Carlo 161-10123 Torino (TO)
Inviando un fax al n. 011 19835740
Inviando una mail a reclami@ucaspa.com – reclamiuca@legalmail.it
scrivendo a: Arch Insurance Company (Europe) Ltd., Rappresentanza Generale per l’Italia
Via della Posta 7 – 20123 Milano (MI)
Inviando un fax al n. 02 80618201
Inviando una mail a reception@dualitalia.com – dualitalia@legalmail.it
scrivendo a: Genialloyd Ufficio Gestione Reclami
Viale Monza 2 – 20127 Milano (MI)
Inviando un fax al n. 02 94340088
Compilando il form sul sito https://genialpiu.genialloyd.it
scrivendo a: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia – c.a. Servizio Clienti – C.P.20132
Via Eroi di Cefalonia-00128 SPINACETO
Inviando un fax al n. 06-4815811
Inviando una mail a servizio.clienti@ip.assistance.com

I reclami relativi al comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l’Agenzia con le seguenti modalità:

scrivendo a: A.B. SERVIZI ASSICURATIVI SRL
Viale Monza 38 – 20127 Milano (MI)
Inviando un fax al n. 02 2618179
Inviando una mail a anna.bertola@abserviziassicurativi.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – tel.06421331. Se il reclamo riguarda il comportamento dellAgente(inclusi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

ALLEGATO

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito
internet dell’IVASS e delle Compagnie, contengono:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
  3. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

  1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
  3. procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it;
  4. procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 7A)

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

  1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo qualora i dati dell’intermediario si siano modificati, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e delle forme di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari
  2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente – in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile – gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
  3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
  4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
  5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
  6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
    1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di premio annuo di Euro 750,00. Vige comunque il divieto giornaliero e per persona d’incassare in contanti un importo uguale o maggiore di euro 3.000 (indipendentemente dal premio annuo). Per i Rami Vita vige divieto assoluto di incassare premi in contanti.